Accordo di Contitolarità

Versione 2.1 — Ultimo aggiornamento: 7 agosto 2026

Allegato A-bis ai Termini — Accordo sussidiario ex art. 26 GDPR, richiamato dall'art. 17.9 dei Termini. Opera soltanto se un'autorità qualifica Custode e Prestatore come contitolari; non costituisce riconoscimento della contitolarità.

1. Natura e presupposto di applicazione

1.1 Il presente Accordo ha natura sussidiaria e condizionata. Esso opera esclusivamente qualora un'autorità di controllo, un'autorità giudiziaria o una disposizione di legge qualifichi il Custode e il Prestatore quali contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, in relazione a taluni trattamenti dei Contenuti di un Memoriale.

1.2 Fino a tale eventualità resta ferma l'allocazione di cui all'art. 17 dei Termini e all'Allegato A. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce riconoscimento dell'esistenza di una contitolarità.

1.3 L'Accordo si applica ai soli trattamenti oggetto della riqualificazione e non si estende ai trattamenti per i quali il Prestatore agisce quale titolare autonomo ai sensi degli artt. 17.2 e 17.6 dei Termini.

1.4 Le parti sono:

  • il Custode del Memoriale;
  • Gaetano Deleo, ditta individuale, Via Gorizia 1, 21053 Castellanza (VA), P. IVA 04152510121.

2. Ripartizione delle responsabilità

  • Adempimento: Determinazione delle finalità di pubblicazione, visibilità e conservazione dei Contenuti — Parte responsabile: Custode
  • Adempimento: Individuazione e verifica della base giuridica per i dati delle persone viventi — Parte responsabile: Custode
  • Adempimento: Informazione agli interessati ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, ove possibile — Parte responsabile: Custode
  • Adempimento: Esattezza, pertinenza e aggiornamento dei Contenuti — Parte responsabile: Custode
  • Adempimento: Informazione generale sul trattamento mediante Informativa Privacy — Parte responsabile: Prestatore
  • Adempimento: Misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 — Parte responsabile: Prestatore
  • Adempimento: Gestione dei sub-responsabili e dei trasferimenti verso Paesi terzi — Parte responsabile: Prestatore
  • Adempimento: Registro dei trattamenti relativo alle operazioni tecniche — Parte responsabile: Prestatore
  • Adempimento: Notifica delle violazioni all'autorità e comunicazione agli interessati — Parte responsabile: Prestatore, in consultazione con il Custode
  • Adempimento: Moderazione, adempimenti DSA, riscontro alle autorità — Parte responsabile: Prestatore, quale titolare autonomo
  • Adempimento: Conservazione e cancellazione secondo la progressione contrattuale — Parte responsabile: Prestatore, su determinazione del Custode

3. Punto di contatto unico

3.1 Il punto di contatto per gli interessati è info@inricordodite.it, presidiato dal Prestatore.

3.2 L'indicazione di un punto di contatto unico non limita il diritto dell'interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun contitolare, ai sensi dell'art. 26 par. 3 del Regolamento.

3.3 Il Prestatore trasmette al Custode le istanze che richiedono una determinazione sui Contenuti e ne coordina il riscontro entro i termini di legge.

4. Esercizio dei diritti degli interessati

4.1 Le parti si prestano reciproca collaborazione per dare riscontro alle richieste degli interessati entro il termine di un mese dalla ricezione, prorogabile nei casi previsti dall'art. 12 par. 3 del Regolamento.

4.2 Il Custode fornisce al Prestatore, entro 10 giorni dalla trasmissione dell'istanza, le determinazioni necessarie sui Contenuti.

4.3 In mancanza di riscontro del Custode nel termine, il Prestatore può adottare autonomamente le misure minime necessarie a garantire il rispetto dei diritti dell'interessato, ivi compresa la sospensione della visibilità del Contenuto, informandone il Custode.

4.4 Resta ferma la facoltà di intervento immediato di cui all'art. 16.4 dei Termini in presenza di un rischio concreto per i diritti o la sicurezza di una persona.

5. Violazioni dei dati personali

5.1 La parte che acquisisce conoscenza di una violazione ne informa l'altra senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore.

5.2 La notifica all'autorità di controllo è curata dal Prestatore, previa consultazione del Custode ove i tempi lo consentano.

5.3 La comunicazione agli interessati, ove dovuta, è curata dal Prestatore per i profili tecnici e dal Custode per i profili relativi ai Contenuti.

6. Contenuto essenziale a disposizione degli interessati

6.1 Ai sensi dell'art. 26 par. 2 del Regolamento, il contenuto essenziale del presente Accordo — ripartizione delle responsabilità, punto di contatto unico, modalità di esercizio dei diritti — è reso disponibile agli interessati mediante l'Informativa Privacy e la pubblicazione del presente documento.

7. Rapporti interni e disposizioni finali

7.1 Le parti rispondono verso l'interessato secondo l'art. 82 del Regolamento. Nei rapporti interni ciascuna parte sopporta le conseguenze economiche dell'inadempimento agli obblighi ad essa attribuiti dall'art. 2, nei limiti degli artt. 27 e 28 dei Termini.

7.2 Le sanzioni amministrative irrogate a una parte per fatto proprio restano a suo carico e non sono oggetto di regresso.

7.3 L'Accordo è regolato dalla legge italiana e cessa di operare quando venga meno il presupposto di cui all'art. 1.1.